Lombardia: ecco il nuovo regolamento regionale sui rifugi alpini
3 febbraio 2010
Nuova disciplina per i rifugi alpini

Nuova disciplina per i rifugi alpini

MILANO – E’ stato definitivamente approvato nella Commissione “Attività produttive” del consiglio regionale della Lombardia il regolamento che definisce l’utilizzo e la funzione degli oltre 150 rifugi alpini esistenti sulle aree montane lombarde, dopo che anche la Commissione regionale per le Strutture alpinistiche aveva espresso il proprio parere favorevole lo scorso fine novembre.

Con questo provvedimento trova così pieno compimento la legge sui rifugi approvata in Consiglio regionale lo scorso anno, che potrà contare su una dotazione finanziaria per il triennio 2010-1012 pari a 3 milioni di euro, riservati prioritariamente a interventi di adeguamento, ristrutturazione e miglioria dei rifugi montani lombardi.
“Il nuovo regolamento –ha spiegato il presidente Carlo Saffioti (FI-Pdl), che del provvedimento ne è anche relatore – vuole dare pieno riconoscimento solo a quelle strutture che rispetteranno le regole e le normative indicate. Saranno queste le uniche strutture che potranno poi beneficiare dei contributi regionali. In questo modo –ha spiegato Saffioti- vogliamo privilegiare quei rifugi che davvero svolgono un servizio e una funzione utile al territorio montano, evitando una inutile dispersione di finanziamenti a pioggia”.
Con il nuovo provvedimento, la Regione introduce normative più selettive e qualificanti per i rifugi situati in zona alpina, istituendo un vero e proprio albo regionale dei rifugi con relativo marchio di riconoscimento e distinguendo tra rifugio alpino e rifugio escursionistico. I primi devono offrire ospitalità e ristoro ed essere ad almeno 1000 metri di quota in zone isolate di montagna inaccessibili da strade aperte al traffico ordinario e devono essere distanti da linee funiviarie almeno 1500 metri o con 150 metri di dislivello, ad esclusione delle sciovie. Possono invece fregiarsi del titolo di rifugi escursionistici le strutture poste ad una altezza minima di 700 metri accessibili anche mediante strade aperte al traffico ordinario.
Entrambe le tipologie di rifugio dovranno presentare impianti elettrici e di riscaldamento conformi alla normativa vigente, predisporre adeguati sistemi di prevenzione incendi e porte d’esodo con apertura anche verso l’interno, disporre di un locale ristoro utilizzabile dagli escursionisti anche per il consumo di alimenti e bevande proprie: ogni rifugio dovrà inoltre avere acqua potabile e essere munito di una cassetta di primo soccorso fornita della dotazione minima indicata dalla legge per le aziende di gruppo B. In ogni rifugio ci deve esser almeno una camera accessibile ai disabili, un w.c. con lavandino ogni 50 metri quadrati di superficie e ogni 25 posti letto, almeno una doccia. Sulle misure (altezza e superficie) e sui requisiti strutturali dei locali interni al rifugio, normative più selettive sono introdotte per i rifugi escursionistici rispetto a quelli alpinistici. I rifugi con apertura non continuativa devono inoltre avere un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto, accessibile dall’esterno.
Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, i rifugi esistenti hanno ora 5 anni di tempo per adeguarsi alle nuove normative.
La figura del gestore, non indicata nel nuovo regolamento, era già definita dalla legge, che stabiliva come il gestore dovesse prestare attività per un numero minimo obbligatorio di 100 giorni all’anno. Deve inoltre qualificarsi come riferimento informativo della zona e nel caso di incidenti o infortuni deve collaborare attivamente fornendo anche disponibilità di locali e attrezzature utili agli interventi di soccorso.

Ufficio stampa consiglio regionale lombardo

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