BORMIO – Il provvedimento è stato assunto nei primi giorni di marzo 2010 e reso pubblico, con una nota dello staff del sindaco Elisabetta Ferro Tradati, in queste ore. Riguarda il periodo estivo e segnatamente le attività cosiddette rumorose che (accade anche in altre località) durante i mesi di maggiore afflusso turistico vengono in qualche misura limitate…
Era già satato adottato, nel 2006, un analogo provvedimento che la nuova ordinanza revoca e sostituisce. Per i trasgressori sono previste sanzioni da 25 a 500 euro, ma anche la possibilità di sanzioni penali “ove vengano ravvisati reati punibili dal codice”
Ecco il testo integrale del provvedimento
Prot. n. 1837/10/9.4/301 Bormio, 02 marzo 2010
Reg. Ord. N.3
OGGETTO: LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE E DISCIPLINA DELLA SOSTA DI MEZZI PESANTI.
IL SINDACO
CONSIDERATO che durante il periodo estivo si registra nel Comune di Bormio un forte afflusso di turisti che scelgono, principalmente la nostra località per godere di un periodo di quiete e relax;
CHE si rende necessario, al fine di ridurre il più possibile i disagi per l’utenza turistica soggiornante e circolante nel centro cittadino, dovuti all’uso di mezzi meccanici ( compressori edili, martelli, pneumatici, macchine operatrici, ecc.) operanti nei vari cantieri ubicati nei centri abitati del Comune di Bormio, nonché all’esercizio di mestieri e attività rumorosi, ivi comprese le emissioni sonore di qualsiasi tipo, regolamentare in senso più restrittivo tali attività, riducendole a determinate ore della giornata;
RICHIAMATA l’ordinanza n.36 del 01 agosto 2006 che disciplina le suddette materie;
RITENUTO di dover provvedere in merito, in senso maggiormente restrittivo, valutando anche le ripetute lamentele che sono state mosse in tale senso dai turisti che soggiornano nel Comune;
VISTO il D.P.C.M. 01.03.1991;
VISTO ed applicato l’articolo 54 del D.lgs 267 del 18.08.2000;
VISTO l’art. 32 del vigente Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;
ORDINA
Dal giorno 01 luglio al giorno 25 agosto:
Per le violazioni di cui sopra verrà applicato il sistema sanzionatorio previsto dalla legge 689/81 e successive modifiche e integrazioni. La sanzione pecuniaria amministrativa è compresa fra un minimo di 25 Euro e un massimo di 500 Euro.
L’irrogazione della sanzione amministrativa non esclude l’applicazione di sanzioni penali ove vengano ravvisati reati punibili dal vigente codice penale.
La presente ordinanza sostituisce integralmente l’ordinanza n. 36 del 01 agosto 2006 che viene revocata.
Il Corpo di Polizia Locale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il Sindaco Elisabetta Ferro Tradati
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